Statuto Sociale dell’Associazione

STATUTO  SOCIALE  DELL’ASSOCIAZIONE “Università  delle  Tre  Età  Città  del  Vasto”

 

Art. 1 –  DENOMINAZIONE  –  SEDE  –  SCOPO

Si costituisce con sede legale in Vasto, Via San Domenico Savio n. 1, un’Associazione denominata:

“Università  delle  Tre  Età  Città   del  Vasto”.

Art. 2 –  MARCHIO

L’utilizzo del marchio depositato presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Chieti con il N. 7927 dell’11 dicembre 1989 è subordinato al riconoscimento della sede locale da parte dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Università delle Tre Età.

Art. 3 –  FINALITA’

L’associazione non ha scopi di lucro.

Le sue finalità sono:

  • contribuire alla promozione culturale e sociale degli aderenti attraverso l’attivazione di corsi, laboratori, seminari, conferenze, dibattiti, ricerche e pubblicazioni nonché concerti, viaggi culturali e riunioni conviviali;
  • favorire ed incentivare la socializzazione attraverso la partecipazione e l’impegno attivo degli iscritti;
  • sviluppare la ricerca scientifica interdisciplinare nel quadro della educazione permanente;
  • operare un confronto ed una sintesi di esperienze intergenerazionali, attraverso la collaborazione con Scuole, Circoli ed Associazioni culturali similari che operano a livello nazionale ed internazionale;
  • intervenire nei confronti degli anziani inabili e di altri soggetti compresi nell’area del disagio sociale e dell’emarginazione, offrendo assistenza e servizi di promozione culturale.

Le prestazioni di tipo culturale e ad esse simili,  attuative delle finalità dell’Associazione da concedersi dietro corrispettivo specifico, sono riservate agli aderenti all’Associazione.

Art. 4 –  ADESIONI

Le adesioni alla sede locale avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica, nel pieno rispetto del pluralismo e della democrazia.

Le adesioni avvengono previa richiesta alla segreteria.

Al momento dell’adesione il candidato accetta lo Statuto e quanto legalmente deciso dagli Organi statutari e versa la quota di adesione.

Annualmente il Socio rinnova l’adesione previo versamento della quota sociale.

La quota sociale viene stabilita dalla Segreteria ad inizio di ogni Anno Accademico previsto per il primo ottobre.

Le attività, di norma, si svolgeranno da ottobre a giugno.

Art. 5 –  SOCI

I Soci aderenti alla sede locale si distinguono in:

  • Fondatori;
  • Ordinari;

Sono Soci fondatori i cittadini italiani e/o stranieri che hanno dato vita all’Associazione in sede locale. Fanno parte dell’Assemblea dei Soci, con diritto di voto, convocati con le modalità determinate nel successivo Art. 7.

Sono Soci ordinari tutti i cittadini italiani e/o stranieri iscritti all’Associazione, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che entrano a far parte dell’Assemblea dei Soci, con diritto di voto con modalità determinate nel successivo Art. 7.

Sono Soci Onorari i cittadini italiani e/o stranieri anche se non appartenenti all’Associazione che per competenza, professionalità, esperienza acquisita e particolari benemerenze possono concorrere alla crescita culturale e di prestigio dell’Associazione nella sua sede locale.

Fanno parte dell’Assemblea dei Soci, con diritto di voto, convocati con le modalità determinate nel successivo Art. 7. Sono esonerati dal versamento della quota sociale annuale.

Sulla ammissione dei Soci Onorari, delibera l’Assemblea della sede locale.

I Soci Ordinari e i Soci Fondatori hanno diritto al voto in Assemblea solo se in regola con la quota associativa.

E’ ammessa la partecipazione all’Associazione ai minori ultra quindicenni.

Gli Insegnanti e il personale di Segreteria hanno diritto al voto nelle Assemblee e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

 

Art. 6 –  ORGANI  DELLA  SEDE  LOCALE

Sono organi dell’Associazione “Università  delle  Tre  Età  Città   del  Vasto”:

  1. L’Assemblea;
  2. Il Presidente;
  3. La Segreteria;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli iscritti all’Università possono essere candidati per l’elezione degli organi Statutari.

Art. 7 –  ASSEMBLEE

L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori, dai Soci ordinari, dai Soci onorari o loro delegati e da quelli indicati all’Art. 5. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Elegge con votazione segreta e a maggioranza assoluta, il Presidente e immediatamente dopo, su sua proposta non vincolante, gli altri membri della segreteria.

L’Assemblea nomina altresì tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. Il mandato dei membri della Segreteria e dei Revisori dei Conti è triennale.

La data di scadenza del mandato coincide con quella del termine dell’Anno Accademico. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati, in prima convocazione.

La seconda convocazione è valida con la presenza, anche per delega, di almeno il cinque per cento degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di modifiche da apportare all’Atto Costitutivo ed allo Statuto, in seconda convocazione si richiede la presenza di almeno un decimo dei Soci. E non sono ammesse deleghe.

La seconda convocazione può essere fissata nel giorno medesimo della prima ed almeno un’ora dopo. L’Assemblea è convocata dal Presidente: nella prima quindicina di giugno per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e le linee programmatiche del nuovo Anno Accademico; nella prima quindicina di settembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di massima del nuovo esercizio.

L’Assemblea su richiesta di un decimo dei Soci aventi diritto al voto è convocata, entro trenta giorni dalla richiesta formulata per iscritto, dal Presidente e, in caso di impedimento, omissioni o dimissioni, dal Vice Presidente. La richiesta deve indicare i punti all’Ordine del Giorno che si vogliono discutere.

Entro e non oltre trenta giorni dall’eventuale rassegna di dimissioni o dalla sopravvenuta impossibilità a reggere l’incarico da parte di uno dei componenti l’organo esecutivo, l’Assemblea è convocata dal Presidente, o nel caso di suo impedimento, omissioni o dimissioni, dal Vice Presidente e subentra tra i membri della Segreteria il primo dei non eletti. In caso di rinuncia o di impossibilità di quest’ultimo, decide il Presidente unitamente ai membri della Segreteria e tale nomina sarà ratificata alla prima Assemblea dell’Associazione, allo scopo di provvedere a reintegrare il numero dei componenti la Segreteria. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di dimissioni l’attività del dimissionario cessa immediatamente e le sue funzioni sono svolte da altro membro della Segreteria. Se dimissionario sarà il Presidente, subentra il Vice Presidente, assumendone tutte le funzioni e responsabilità.

Se vengono a mancare tutti i componenti la segreteria, l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d’urgenza dal Presidente dei Revisori dei Conti, il quale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato triennale in corso.

Art. 8 –  IL  PRESIDENTE

  • Svolge un ruolo propulsivo di tutta l’attività dell’Associazione rispetto alla quale ha funzioni di indirizzo e coordinamento.
  • Ha la rappresentanza legale della sede locale e formula le direttive per l’attuazione pratica delle delibere dell’Assemblea e delle indicazioni collegiali della Segreteria.
  • Attribuisce i vari incarichi ai membri della Segreteria eletti dall’Assemblea.
  • Ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali; l’utilizzo di tali conti e/o depositi avviene con firma dello stesso. Dette funzioni possono essere delegate dal Presidente al componente la Segreteria con funzioni di Tesoriere.
  • Il Presidente presiede e dirige l’Assemblea e regola, di volta in volta, le modalità e i tempi di intervento di ciascun partecipante.

Art. 9 –  LA  SEGRETERIA

E’ l’organo esecutivo dell’Associazione. Essa è composta:

  • dal Presidente;
  • dal responsabile Culturale con funzione di Vice Presidente;
  • da un responsabile del Coordinamento e funzionamento dei corsi;
  • dal Tesoriere;
  • da un Segretario con funzioni di responsabile dell’Organo Informativo dell’Associazione;
  • da un Segretario con funzioni di verbalista e delegato al disbrigo delle operazioni amministrative correnti;
  • da tre segretari con funzione di responsabili delle visite, viaggi culturali, delle manifestazioni socio-ricreative e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

La Segreteria:

  • opera e delibera collegialmente;
  • ha competenza sull’amministrazione ordinaria e sull’organizzazione delle attività della sede locale in base al Regolamento interno da essa predisposto e portato a conoscenza di tutti i Soci mediante:
  1. affissione per quindici giorni in tutte le sedi dove si tengono i Corsi e nella bacheca dell’Università;
  2. pubblicazione sull’organo di informazione.
  • Cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

La Segreteria entro la prima quindicina di maggio promuove una riunione dei Docenti dei corsi e dei responsabili dei corsi al fine di raccogliere proposte per l’attività didattica dell’esercizio successivo che andrà a predisporre.

E’ convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o dimissioni, dal Vice Presidente.

La convocazione deve contenere l’indicazione dei punti all’Ordine del Giorno e deve essere portata a conoscenza certa in tempo utile.

Le deliberazioni di spesa prese dalla Segreteria sono portate a conoscenza dei Soci a mezzo comunicazione affissa all’Albo. Al termine di ogni Anno Accademico la Segreteria è tenuta ad inviare alla Segreteria Nazionale la relazione sull’attività svolta.

La Segreteria delibera validamente quando sono presenti almeno cinque dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di necessità la Segreteria può avvalersi della collaborazione di uno o più soci.

Non possono far parte della Segreteria gli iscritti ad associazioni culturali similari, benché sia riconosciuto a tutti il diritto di aderirvi liberamente.

Art. 10 –  IL  TESORIERE

Il Tesoriere sovraintende al funzionamento contabile della sede locale e ne è responsabile. Provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, previo accordo con la segreteria.

Le eccedenze della gestione annuale costituiscono avanzi a beneficio dell’esercizio successivo.

 

Art. 11 –  IL  RESPONSABILE  CULTURALE

Promuove l’attività culturale della sede locale.

Gli è affidata, sul piano culturale, la programmazione dell’Anno Accademico da sottoporre all’approvazione della Segreteria.

Cura l’organizzazione delle conferenze e i rapporti con l’esterno (Autorità, Stampa, Associazioni, etc …).

Art. 12 –  RESPONSABILE  COORDINATORE  DEI  CORSI

Garantisce il regolare svolgimento dei corsi, nonché di ogni altra attività didattica, avvalendosi della collaborazione dei Docenti e dei Responsabili dei corsi.

Art. 13 –  REVISORI  DEI  CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall’Assemblea.

Ha il compito di controllare l’andamento contabile ed amministrativo dell’Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture, relazionando all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci.

Art. 14 –  SOSTITUZIONE  DEI  REVISORI  DEI  CONTI

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori dei Conti restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisore dei Conti effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Revisore dei Conti più anziano.

Se con i Revisori dei Conti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l’Assemblea, entro e non oltre trenta giorni, perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. 15 –  MODALITA’  DI  NOMINA  DEI  RESPONSABILI  DEI  CORSI  E  FUNZIONI  LORO  ATTRIBUITE

Entro venti giorni dall’inizio delle lezioni, ciascun corso eleggerà a maggioranza tra i propri iscritti disponibili un rappresentante, che assumerà le funzioni di “Responsabile del Corso”.

Il detto Responsabile provvederà:

  • a farsi portavoce pressi il Responsabile Coordinatore dei Corsi per tutte le questioni attinenti al Corso, nonché delle proposte per i futuri programmi scaturite, su sua sollecitazione, dal Corso;
  • a portare a conoscenza degli iscritti le iniziative della Segreteria.

Art. 16 –  GRATUITA’  DELLE  PRESTAZIONI 

Le cariche o i compiti previsti dal presente Statuto sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese che siano state preventivamente autorizzate dalla Segreteria..

Art. 17 –  VERBALI  DELL’ASSEMBLEA 

Di ogni riunione viene contestualmente redatto il relativo Verbale sottoscritto dal Verbalista e dal Presidente che presiede la riunione, riletto e approvato dall’Assemblea nella seduta successiva. I verbali sono conservati presso l’Ufficio di Segreteria dell’Associazione.

Art. 18 –  DOVERI  DEI  SOCI  ED  EVENTUALI  ESCLUSIONI 

L’Associazione è un bene comune e come tale deve essere pensata, sentita e vissuta. Essa porta avanti, attraverso l’attività culturale che la caratterizza e il principio del volontariato, il valore inestimabile della solidarietà.

Questa base concettuale e morale impone a tutti gli iscritti di concorrere al buon andamento dell’Associazione.

E’ questo un dovere imprescindibile quanto naturale e spontaneo. Il dissenso interno, sempre legittimo  nelle sue finalità costruttive, non può tendere a minare l’armonia dell’Associazione.

Ogni forma di dissenso deve avere solo nell’Assemblea la sua sede di ricomposizione. Pertanto, qualsiasi Socio dell’Università che con atti, comportamenti e/o dichiarazioni disturbi il regolare svolgimento delle attività e/o arrechi danni morali o materiali all’Associazione, viene sospeso temporaneamente dall’Assemblea su proposta motivata della Segreteria o di qualsiasi altro iscritto, a mezzo della Segreteria.

Se il comportamento dovesse perdurare anche dopo il periodo di sospensione, l’Assemblea può decretare l’esclusione definitiva del Socio dall’Università.

Art. 19 –  RICHIESTA  DI  RECESSO  DALL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 

La sede locale, su delibera della maggioranza dei due terzi dell’Assemblea dei Soci in prima convocazione e della metà dei Soci in seconda convocazione, può recedere dall’Associazione Nazionale dandone notizia con lettera raccomandata alla Segreteria Nazionale, allegando l’originale dell’atto di delibera di cui sopra.

Con tale atto la sede locale decade da qualsiasi diritto compreso quello di fare uso della certificazione e del marchio dell’Associazione.

Art. 20 –  SCIOGLIMENTO 

Con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, può essere dichiarato dall’Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell’Associazione.

In tal caso l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere destinato ad Associazioni che perseguono finalità culturali similari, individuate dall’Assemblea.

Art. 21 –  NORME  DI  RINVIO     

Per tutto quanto non sia previsto espressamente in questo atto, trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti.

Disposizioni finali e transitorie.

Le modificazioni apportate entrano in vigore Immediatamente.

La Segreteria ed i Revisori dei Conti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell’attuale loro mandato.